Art. 17.
(Regolamenti regionali per i settori dello spettacolo dal vivo).

      1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni provvedono a emanare i regolamenti attuativi dei princìpi fondamentali e degli indirizzi generali contenuti nella presente legge, nonché delle leggi regionali con le quali esse provvedono ad adeguare la propria legislazione agli indirizzi e alle finalità culturali stabiliti dalla medesima legge.

 

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      2. I regolamenti regionali di attuazione definiscono i parametri, i criteri e le modalità per l'accesso alle programmazioni regionali degli interventi pubblici per ognuno dei settori dello spettacolo dal vivo. Le regioni possono prevedere nei propri regolamenti attuativi l'istituzione di commissioni regionali per lo spettacolo dal vivo, alle quali affidare funzioni di elaborazione e di proposta per la programmazione degli interventi pubblici per armonizzare e coordinare con gli enti locali dei propri territori le attività di promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo.
      3. Ai fini della determinazione dei parametri e dei criteri per l'individuazione dei soggetti e delle attività dello spettacolo dal vivo che possono accedere alle programmazioni regionali degli interventi pubblici, i regolamenti regionali recano norme conformi ai princìpi fondamentali e alle finalità culturali stabiliti dalla presente legge.